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Quel che penso del “superbonus”

2020-10-02 17:01

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Quel che penso del “superbonus”

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, meglio noto come Decreto Rilancio, agli articoli 119, 120 e 121.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, meglio noto come Decreto Rilancio, agli articoli 119, 120 e 121, introduce gli incentivi per l’efficientamento energetico, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine elettriche, le modalità di utilizzo del credito di imposta, ivi compresa la cessione, e la trasformazione delle detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto.
Le precedenti misure, senz’altro hanno creato euforia da post Covid ed infiammato gli animi di tutti coloro che coltivano la speranza di ristrutturare casa gratis, guadagnando addirittura sulla plus valenza del 10% sul 100% dei lavori finanziati con un credito di imposta da cedere a qualcuno.
Ma l’utente a chi dovrebbe cedere il credito di imposta? Come si matura questo credito di imposta?Qual’è il tetto massimo dell’importo che si può portare in detrazione?

Il superbonus si compone di due aspetti normativi paralleli, quello legato al sisma bonus (consolidamento delle strutture portanti delle fabbriche) e quello legato all’ecobonus (miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio). Il sismabonus prevede un tetto massimo di spesa da poter portare in detrazione o cedere sottoforma di credito di imposta, pari a 96.000 euro ad unità immobiliare. L’ecobonus, invece, prevede un tetto massimo di spesa da poter portare in detrazione o cedere sottoforma di credito di imposta, pari a 50.000,00 euro, 40.000,00 euro o 30.000,00 euro, a seconda che si tratti di edifici monofamiliari, condomini con numero di unità immobiliari inferiore o superiore ad otto. Le due misure si possono usare contemporaneamente e l’importo da portare in detrazione o da cedere è dato dalla somma dei precedenti. Occorre scartare a priori l’ipotesi di portare in detrazione sull’IRPEF il credito di imposta in 5 anni, dal momento che gli importi sopra citati sono di gran lunga superiori alle singole capacità fiscali dei contribuenti, a meno dell’esecuzione di lavori di piccola entità. Dunque la strada da percorrere è quella della cessione ai fornitori, alle imprese, o alle banche.
Sia le imprese che i fornitori, anche se in misura minore, possiedono capienza fiscale ridotta e non tutti sono disposti ad accettare uno strumento di guadagno diverso dalla liquidità. L’opzione banche, rimane quella piu’ accreditata per trasformare un’imposta in denaro. Le banche, infatti, guadagnerebbero 8.000 euro per ogni 100.000 euro di lavori finanziati come da computo metrico, acquistando il credito di imposta. Sembra che siano anche disposte ad acquistare il 2% di interessi che le stesse hanno imposto al cliente nella fase di stipula di un mutuo agevolato al tasso del 2.5% annuo, rogato per far fronte al 1° SAL del 30% utile a far maturare il credito. Si dice pure che nessuna garanzia personale debba essere data all’Istituto di Credito, che può concedere il mutuo solo sulla base di una verifica documentale dell’immobile, completata con esito positivo.

 


Per maturare il superbonus, infatti, occorre poter dimostrare la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile di riferimento (tutti sappiamo che l’abusivismo edilizio dilaga soprattutto nelle aree del centro sud), occorre poter esibire buoni progetti, la cui realizzazione consenta l’incremento di due classi energetiche o di resistenza sismica a seconda dei casi (il professionista ha bisogno di un anticipo per poter lavorare su questi progetti), occorre aver ottenuto tutti gli atti di assenso dalle amministrazioni pubbliche, ed aver svolto almeno il 30% dei lavori, certificati dal pagamento del 1° SAL. L’analisi documentale svolta dalle banche, per quanto anzi detto, non sempre ha esito positivo per l’erogazione del mutuo ma, anche se questo problema venisse ignorato a causa della presenza di una documentazione urbanistica, catastale e progettuale impeccabile, ed il 1° SAL venisse
finanziato, sorgerebbero comunque problemi.

 

 

Il superbonus è nato per finanziare tutti quei costi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma le tempistiche attualmente vigenti per ottenere gli atti di assenso dalle Amministrazioni ed i mutui agevolati dalle Banche, sono abbastanza note. Qualcuno pensa che con le SCIA o con le super
SCIA, questo problema è stato eliminato dal legislatore, che ha trasferito la responsabilità dall’Amministrazione Pubblica al Professionista. Lo scrivente, invece, può tranquillamente testimoniare che un Comune può invalidare una SCIA dopo 6 mesi dalla data di presentazione al protocollo.
Ci si chiede cosa succederebbe se al proprietario di un immobile, dopo aver svolto il 30% dei lavori su un immobile urbanisticamente e catastalmente regolare, finanziati con mutui bancari, gli venisse invalidata una SCIA dopo 6 mesi.

Ci si chiede cosa succederebbe se, dopo aver fatto i progetti ed ottenuto gli atti di assenso (quindi l’utente ha già anticipato cospicue somme), dopo aver richiesto ed ottenuto il mutuo al tasso agevolato, l’impresa avesse a disposizione un tempo limitato per iniziare e finire i lavori (rispetto alla scadenza naturale della misura, fissata per il 31 dicembre 2021) tale da mettere a repentaglio l’utilizzo del bonus fiscale. A ciò si aggiungono il numero infinito di Decreti Attuativi che generano incertezza nel modus operandi, le infinite FAQ che rispondono a tutto e non rispondono a nulla, le casse integrazioni post Covid ancora non pagate, e qualche Istituto di Credito di importanza rilevante che ha deciso di non aderire all’iniziativa superbonus, ritenendola non credibile ed inapplicabile.

Qualcuno tra i colleghi ingegneri, che opera nell’ingegneria forense, è pronto ai processi civili del futuro; qualcun altro, come me, si limiterà nel futuro prossimo ad osservare ciò che emergerà da questo grande caos euforico.
 

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